Normativa: |
Le misure di sicurezza nei
confronti degli incenendi prescrivono in certi casi l'uso di PORTE e
PORTONI aventi caratteristiche particolari:
La sigla che definisce tali caratteristiche sono del tipo "REI 60 REI 120 ecc." ove le lettere R, E, I, hanno un preciso significat vante dalle esigenze di difesa dal fuoco. Infatti le porte tagliafuoco devono: 1 - dividere ambienti contigui ed impedire il passaggio del fuoco e di gas surriscaldati dall'ambiente a rischio all'ambiente attiguo
2 - impedire il propagarsi dell'incendio anche per
irraggiame calore, ossia possedere sufficienti capacità di isolamento termico 3 - consentire, anche durante l'incendio, la fuga delle persone rimaste nell'ambiente nel quale si è sviluppato l'incendio; devono aprirsi sempre facilmente almeno nel senso voluto 4 - dopo l'apertura le porte tagliafuoco si devono richiudere automaticamente da qualsiasi posizione, quindi anche dalla posizione di apertura totale a 180°, per impedire rapidamente la propagazione del fuoco. 5 - le porte tagliafuoco-hanno montate avendo prestabilito una "direzione di fuga", dall'ambiente a rischio verso l'esterno o verso ambienti a rischio inferiore.
Significato delle Sigle:Le suddette sigle (R.E.I. stanno a significare il possesso dei seguenti requisiti: R = resistenza meccanica conservata efficiente anche da numero di minuti di esposizione al fuoco definiti dal numero connesso alla sigla . E =attitudine a impedire il passaggio o la produzione di fuoco o fumo al lato opposto a quello di sviluppo dell'incendio; I = isolamento termico atto a ridurre la trasmissione del calore da un lato all'altro della porta ed a mantenere quindi entro limiti prefissati (circa 150°C ) la temperatura della superficie investita. Come già detto, il numero che segue indica il tempo per il quale le condizioni suddette devono essere mantenute; quindi "REI 120 significa che le condizioni elencate devono essere mantenute almeno due ore.
CERTIFICAZIONE delle Porte Antifuoco:
Le porte REI devono essere certificate, devono
quindi essere sottoposte, per gruppi dimensionali, a speciali prove di
laboratorio. Oltre all'anta, particolare importanza assumono i dettagli, come: Sempre per assicurare la tenuta al fumo le porte tagliafuoco devono essere corredate da GUARNIZIONI ETUMESCENTI, che si gonfiano col calore, ma non fondono, non bruciano e non producono esse stesse, fumi nocivi, le guarnizioni in gomma siliconica resistono fino a 250 °C. Esistono anche in commercio le guarnizioni a spazzolino, speciali per porte antincendio, da porre fra anta e pavimento per ridurre anche questo punto debole dell'insieme. Uno solo dei componenti che non funzionasse durante l'incendio potrebbe provocare il collasso del sistema e rendere inutili le altre precauzioni. PORTE A VETRO:Le porte possono essere corredate o affiancate da vetri che devono essere, naturalmente, a prova di fuoco, anzi devono possedere lo stesso tempo di tenuta al fuoco prescritto per la porta; come é noto i vetri di questo tipo sono costituiti da parecchie lastre di vetro incollate fra loro mediante resine speciali che, sotto l'azione del fuoco si gonfiano divenendo dei buoni isolanti termici, ma non bruciano e non sprigionano gas nocivi. Ovviamente il vetro composito che è stato così sottoposto alla azione del fuoco dovrà essere cambiato (così come, del resto, forse dovrà essere cambiata la porta), ma avrà contenuto, al pari della porta tagliafuoco il pericolo ed i danni derivanti dall'incendio.
Se si installano porte tagliafuoco è perché si
presume un reale pericolo di incendio, quindi è lecito supporre che vengano
posti in opera anche sensori rivelatori di fumo e di calore; questi sensori
inviano segnali ad una centralina capace di ricevere i segnali provenienti da
più sensori (anche qualche decina) ed emettere segnali di allarme ottico ed
acustico; generalmente l'allarme non viene emesso al primo segnale ricevuto da
uno dei rivelatori, ma, per esempio, soltanto dopo il terzo (si tratta sempre di
pochi secondi) onde evitare falsi allarmi e quindi panico inutile se non
dannoso.
NORME DI LEGGE:Nel campo delle tecnologie e dell'innovazione, oggi punto centrale dell'evoluzione alberghiera, occupa un posto di rilievo la questione della normativa antincendio, chiamata perentoriamente all'ordine del giorno dal Decreto Ministeriale dello scorso aprile. Esso, adeguando la normativa italiana a quella della CEE, persegue la "messa in sicurezza" dell'albergo, elevando notevolmente il livello concreto della sua accoglienza, ma chiamando in causa la responsabilità personale dell'albergatore e obbligandolo nel contempo a corposi interventi di tipo impiantistico e spesso strutturale.La "questione antincendio" è stata al centro dell'attenzione nell'ambito del settore dedicato alla tecnologia e all'innovazione della 31a edizione di Tecnhotel tenutosi alla Fiera di Genova dal 19 al 23 novembre. Attualmente, sono dati Federal-berghi, ben il 25/30% degli alberghi non è ancora in regola con le norme, mentre il decreto impone di presentare entro il 1'aprile 1995 il programma complessivo dei lavori necessari per adeguare gli esercizi. Normativa antincendio per attività ricettive turistico-alberghiere:Nel caso specifico di attività ricettive turistico alberghiere di capienza superiore a 25 posti letto la nuova normativa di prevenzione incendi, emanata dal Ministero Interno con Decreto del 09/04/1994 (G.U. ti 11 C del 20/05/94), che deve essere osservata nella costruzione di nuovi alberghi e a cui devono essere adeguati gli alberghi esistenti entro il 04/06/1999, prevede l'installazione di porte tagliafuoco nei seguenti casi a seconda che si tratti di nuova costruzione o esistente. Si fa presente che sotto il nome di alberghi sono compresi anche gli Hotel, i villaggi-turistici, i villaggi-albergo, gli esercizi di affittacamere, le case e appartamenti per vacanze, gli alloggi agroturistici, gli ostelli per la gioventù, le residenze turistico alberghiere.A) ALBERGHI Dl NUOVA COSTRUZIONE:Le strutture di separazione interna per la compartimentazione degli alberghi devono avere una resistenza al fuoco di REI 60 per edifici di altezza fino a metri 24, di REI 90 per edifici di altezza superiore a metri 24 e fino a metri 54 e di REI 120 per edifici di altezza superiore a metri 54. Analoghi requisiti di resistenza al fuoco devono avere le strutture dei vani scala, dei vani ascensori, dei vani montacarichi. Le pareti che separano le camere per gli ospiti dai corridoi devono avere una resistenza al fuoco REI 30, mentre le porte delle camere devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco di RE 30 con dispositivo di autochiusura e con serratura a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno ai fini di facilitare l'uscita dalle camere in caso di pericolo. Le porte di accesso alle scale, le porte serrate sulle vie di uscita e quelle che immettono all'esterno o in un luogo sicuro devono aprirsi nel senso dell'esodo, per semplice spinta ed i vani di passaggio delle suddette porte devono avere una larghezza libera di almeno metri 1,20 quando i serramenti sono situati nella posizione di massima apertura. Inoltre le porte delle camere si possono aprire sul corrldoio a condizione che nel corridoio stesso rimanga un passaggio libero rettilineo largo metri 1.20 con le porle delle camere aperte con un'alangola-zione di 90 gradi. Le porte di ingresso deglli alberghi possono essere del tipo girevole a condizione che accanto venga installata una porta apribile a spinta verso I'esterno avente le caratteristiche di uscita; inoltre possono essere messe in opera porte del tipo scorrevole con aziona-mento automatico solamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica. Nei vani di accesso ai locali deposito di materiali combustibili di superficie non superiore a mq. 12, che possono essere ubicati anche ai piani delle camere per ospiti, devono essere installate porte REI 60 minuti di dispositivo di autochiusura a condizione che le strutture dei locali abbiano una resistenza al fuoco REI 60, che il relativo carico di incendio sia limitato a 60 Kg/mq., che i locali stessi siano dotati di un impianto automatico di rilevazione-ed allarme di incendio. Nei vani di accesso ai locali depositi materiali combustibili di superficie massimo mq. 500, che non possono essere ubicati ai piani delle camere degli ospiti, devono essere installate porte REI 90 minuti di congegno di autochiusura a condizione che le strutture dei locali abbino una resistenza al fuoco REI 90, che il relativo carico di incendio sia limitato a 60 Kg./mq. e che i locali stessi siano dotati di un impianto automatico di rivelazione allarme incendio. Nel caso in cui si superi il carico di incendio di 60 kg/mq., che i locali stessi siano dotati di un impianto automatico di rilevazione ed allarme di incendio. Nei vani di accesso ai locali depositi materiali combustibili di superficie massimo mq. 500, che non possono essere ubicati ai piani delle camere degli ospiti, devono essere installate porte REI 90 minuti di congegno di autochiusura a condizione che le strutture dei locali abbiano una resistenza al fuoco REI 90, che il relativo carico di incendio sia limitato a 60 Kg./mq. e che i locali stessi siano dotati di un impianto automatico di rivelazione allarme incendio. Nel caso in cui si superi il carico di incendio di 60 kg/mq. i locali stessi devono essere protetti con un impianto di spegnimento automatico. Le comunicazioni interne tra gli alberghi e le autorimesse devono avvenire tramite filtri a prova di fumo costituiti da strutture REI 60 minuti di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura. I vani di comunicazione interna tra gli alberghi ed i locali di pubblico spettacolo inseriti nell'ambito degli alberghi stessi devono essere dotati di porte REI 30 dotate di congegno di autochiusura purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative ad aree a rischio specifico (centrali termiche, cucine, autorimesse, locali depositi, ecc.). Nel caso che gli anzidetti locali abbiano una capienza inferiore a 100 persone è ammessa la comunicazione diretta con gli ambienti dell'albergo salvo quanto previsto dalle norme di prevenzioneincendi relative alle aree a rischio specifico. L'accesso ai locali gruppi frigoriferi, da realizzarsi con strutture REI 60, deve avvenire direttamente dall'esterno oppure dall'interno dell'albergo tramite disimpegno areato, costituito da strutture REI 60, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.B) ALBERGHI ESISTENTI:
Le strutture di separazione interna che la
compartimentazione degli alberghi devono avere una resistenza al fuoco di REI 30
per edifici di altezza fino a metri 12, e REI 60 per edifici di altezza
superiore a metri 12 e fino a metri 54 e di REI 90 per edifici di altezza
superiore a metri 54. Pertanto le strutture di separazione zione fino i vari
compartimenti degli alberghi devono avere i requisiti di resistenza al fuoco
sopraindicati. Analoghi requisiti di resistenza al fuoco devono avere le
strutture dei vani scala, che i vani ascensori e che i vani montacarichi eccetto
per le strutture dei vani scala degli alberghi con solo due piani fuori terra
per quali non deve essere rispettato alcun requisito di resistenza al fuoco. Di
conseguenza le porte tagliafuoco da installare nei vani di comunicazione fra i
vari com-artimenti e nei vani di accesso ai vani scala, ai vani ascensori e ai
vani montacarichi devono avere i requisiti di resistenza al fuoco sopracitati
eccetto quelle di installazzione nei vani d'accesso ai vani scala degli alberghi
con solo due piani fuori terra che non devono rispettare alcun requisito di
resistenza al fuoco.
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